All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in L. 17.500.000 si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~approvazione-art3 · fonte su Normattiva