All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-24;271~art2 · fonte su Normattiva