[1]Redistribuzione dei disavanzi.

[2]1. In ogni caso e al piu' presto entro la fine del mese di maggio di ogni anno contingentale, ogni membro esportatore comunica al Consiglio fino a che punto e per quali ragioni esso prevede di non utilizzare tutto il suo contingente in vigore oppure, al contrario, se pensa di superare questo contingente. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida diversamente considerando la situazione di mercato, in base a queste notifiche e spiegazioni, il direttore esecutivo ridistribuisce l'importo dei disavanzi fra i membri esportatori in conformita' alle norme stabilite dal Consiglio per quanto riguarda le condizioni, il momento, e le modalita' di questa ridistribuzione. Queste norme contengono disposizioni che disciplinano il modo in cui vengono effettuate le riduzioni, in applicazione dei paragrafi 5 a 6 dell'articolo 35. 2. Per i membri esportatori i quali, a causa della data del raccolto della loro principale coltura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i disavanzi da essi previsti, il termine di notifica di queste eccedenze o disavanzi viene prorogato fino a meta' luglio. L'elenco dei paesi esportatori che possono beneficiare di questa proroga e' riportato nell'allegato E.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art36 · fonte su Normattiva