[1]Avviso di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo di contingenti
[2]1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e delle modifiche di tale contingente per ogni membro esportatore. Egli imputa al contingente le esportazioni che sono effettuate da tale membro a titolo del contingente in modo che la situazione del contingente di ogni membro esportatore sia tenuta aggiornata. 2. A tale fine, ogni membro esportatore avverte il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, circa il volume totale delle esportazioni registrate, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili ai contingenti sono registrate separatamente.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
