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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE, con le seguenti modificazioni:
[2]L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "All'articolo 23, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f): " e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di eta', che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne' da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unita' Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;
- f)i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione "". All'articolo 13, la lettera c) del Modello II punto V (Allegato A) e' sostituita dalla seguente: "c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3); - non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) e' risultata negativa/positiva (3);".
Testo in vigore dal 13 novembre 1967 al 22 dicembre 2008
