[1]APPENDICE II Articolo primo

[2]La Parte ricorrente notifica al Segretario che le Parti in causa rinviano la controversia ad arbitrato conformemente all'Articolo 22. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato ed in particolare gli articoli del Trattato la cui interpretazione o applicazione e' oggetto del litigio. Se le parti alla controversia non raggiungono un accordo sull'oggetto del litigio prima della designazione del Presidente del Tribunale arbitrale, e' quest'ultimo che lo determina. Il Segretario comunica le informazioni in tal modo ricevute a tutte le Parti contraenti del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art1 · fonte su Normattiva