1. In caso di controversia fra due parti, il Tribunale arbitrale e' composto da tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro; i due arbitri in tal modo designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia, ne' avere la propria residenza abituale sul territorio di una delle parti alla controversia, ne' essere al servizio di una di esse, ne' avere gia' trattato il caso a qualsiasi titolo. 2. In caso di controversia fra piu' di due Parti contraenti, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. 3. In caso di posto vacante, vi sara' provveduto secondo la procedura prevista per la nomina iniziale.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art2 · fonte su Normattiva