[1]- Denuncia

[2]32.1 Ciascuna delle Parti contraenti puo', in qualsiasi momento, trascorsi due anni a decorrere dalla data alla quale il presente Trattato e' entrato in vigore nei suoi confronti, notificare al Depositario per iscritto il suo recesso dal presente Trattato. Il Depositario ne informa immediatamente tutte le Parti contraenti. 32.2 La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art32 · fonte su Normattiva