1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorita' di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore,

  • a)qualora, all'inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e
  • b)qualora la competenza di queste autorita' ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonche' da ogni altra persona che abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all'interesse superiore del minore. 2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art10 · fonte su Normattiva