1. Le autorita' degli Stati contraenti di cui all'art. 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono: - o richiedere all'autorita' competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie, - o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore. 2. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute. 3. L'autorita' all'origine della domanda puo' esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorita' avra' accettato la domanda.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art9 · fonte su Normattiva