1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione. 2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unita' territoriali autonome e' libero di designare piu' di un'Autorita' centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facolta' designa l'Autorita' centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verra' poi trasmessa all'Autorita' centrale competente all'interno dello Stato.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art29 · fonte su Normattiva