1. Le Autorita' centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorita' competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione. 2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art30 · fonte su Normattiva