Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art39 · fonte su Normattiva