[1]II depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nonche' agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 58:
- a)le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'art. 57;
- b)le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 58;
- c)la data in cui la convenzione entrera' in vigore in conformita' delle disposizioni dell'art. 61;
- d)le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59;
- e)gli accordi di cui all'art. 39;
- f)le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all'art. 60, paragrafo 2;
- g)le denunce di cui all'art. 62. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a L'Aja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sara' depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 luglio 2015
