Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

  • a)in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
  • b)in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame piu' stretto.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art49 · fonte su Normattiva