Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' unita' territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

  • a)in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unita' territoriale la cui legge e' applicabile, si applica la legge di quell'unita';
  • b)in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unita' territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art48 · fonte su Normattiva