1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorita' dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art6 · fonte su Normattiva