1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti. 2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilita' per uno o piu' Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione. 3. Gli accordi conclusi da uno o piu' Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti. 4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art52 · fonte su Normattiva