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E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, concernente la proroga, delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare, con la seguente modificazione: "Nell'articolo 1, le parole: "di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 1958" sono sostituite con le altre: "fino al 31 dicembre 1965".

Testo in vigore dal 24 novembre 1958 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1958-11-21;1018~artunico · fonte del testo