Art. 3 (Approvazione)
All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
