Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 26
Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola e' alimentato mediante:
- 1)i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore;
- 2)le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi;
- 3)le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore;
- 4)le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
