Art. 27
Il Consiglio superiore puo' negoziare con la Comunita' europea dei carbone e dell'acciaio, qualsiasi accordo in merito alla Scuola. In tal caso, alla Comunita' spettera' un seggio nel Consiglio superiore nonche' nel Consiglio d'amministrazione, e il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, sara' portato a 7.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
