Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 18 (Trattato)
; protocolli
- 1)Revisione Il presente trattato puo' essere riveduto da una conferenza diplomatica.
- 2)Protocolli Ai fini di una maggiore armonizzazione del diritto dei marchi, possono essere adottati dei protocolli da una conferenza diplomatica nella misura in cui tali protocolli non contravvengano alle norme del presente trattato.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
