Art. 26 (Atto di Ginevra)
(1) [Conferenze di revisione] Il presente atto puo' essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica e' decisa dall'Assemblea. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
