(1) [Conferenze di revisione] Il presente atto puo' essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica e' decisa dall'Assemblea. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art26 · fonte su Normattiva