Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 7 (Trattato)
della domanda e della registrazione
- 1)(Divisione della domanda) Ogni domanda vertente su piu' prodotti o servizi (di seguito denominata "domanda iniziale") puo',
- i)almeno fino alla decisione dell'ufficio relativa alla registrazione del marchio,
- ii)nel corso di ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio,
- iii)durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio, essere divisa dal depositante o su sua richiesta, in piu' domande (di seguito denominate "domande parziali"), i prodotti o i servizi della domanda iniziale essendo ripartiti tra le domande parziali. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e se del caso il beneficio del diritto di priorita'.
- b)Con riserva del capoverso a), ogni Parte contraente e' libera di imporre condizioni per la separazione di una domanda, ivi compreso il pagamento delle tasse. 2)Divisione della registrazione Il capoverso 1) si applica mutatis mutandis alla divisione di una registrazione. Questa divisione e' autorizzata
- i)nel corso di ogni procedura nella quale la validita' della registrazione e' contestata da terzi davanti all'ufficio;
- ii)nel corso di ogni procedura di ricorso contro una decisione presa dall'ufficio nel quadro della procedura sopracitata; Tuttavia una Parte contraente puo' escludere la possibilita' di dividere le registrazioni se la sua legislazione consente a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che sia registrato.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
