Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta. La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale puo' riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura puo' inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
