Art. 4 (Allegato I)
[1]Durata del mandato dei giudici
[2]1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato e' rinnovabile.
[3]2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
