[1]Durata del mandato dei giudici

[2]1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato e' rinnovabile.

[3]2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art4 · fonte su Normattiva