L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa puo' essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonche' alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'impugnazione non puo' avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art58 · fonte su Normattiva