Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni. La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art57 · fonte su Normattiva