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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937:

  • a)Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali e Protocollo di firma;
  • b)Accordo commerciale provvisorio e Protocollo di firma;
  • c)Due scambi di Note.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL

[13]Visto il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 10 luglio 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1028~art1 · fonte del testo