Art. 23 (Atto Costitutivo)
[1]autentici
[2]I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto costitutivo. Fatto a Madrid il tredici settembre millenovecentottantatre in un'unica copia.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
