[1]- TESTI AUTENTICI

[2]L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, e' depositato presso il Depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.

[3]IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI A TAL FINE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.

[4]Fatto a Vienna, il cinque settembre millenovecentonovantasette.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art44 · fonte su Normattiva