1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti.
- 1)i trasporti funebri;
- 2)i trasporti di materiale destinato alle esposizioni';
- 3)i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4)i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5)i trasporti postali;
- 6)i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali;
- 7)i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8)i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9)lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel territorio dell'altro Stato contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. I1 proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi' dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 10)i trasporti di api e avannotti. 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista.
Testo vigente dal 16 giugno 2005
