1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art13 · fonte su Normattiva