[1]Diritto applicabile

[2]1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto della legislazione egiziana e italiana, nonche' del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. 2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare la normativa in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel territorio di ciascuna Parte. 3. In caso di violazione delle predette norme, le Parti si assisteranno reciprocamente, collaboreranno strettamente e si scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle Autorita' competenti in relazione a tali violazioni.

Testo vigente dal 10 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art6 · fonte su Normattiva