[1]' intellettuale e protezione dei dati personali

[2]In conformita' alla legislazione nazionale e al diritto internazionale applicabile, nonche', per quanto riguarda la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'attuazione del presente Accordo: a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la tutela della proprieta' intellettuale, compresi i brevetti derivanti dalle attivita' svolte in conformita' al presente Accordo; b. nessuna informazione relativa a una persona fisica o che consenta la sua identificazione sara' trasmessa a Terzi o trattata in modo incompatibile con le finalita' concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tali informazioni.

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art8 · fonte su Normattiva