[1]Fatture e pagamenti

[2]1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali, doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto. 2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro esecuzione. 3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei territori di ciascuna Parte. 4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte e a condizione di reciprocita'.

Testo vigente dal 10 luglio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art8 · fonte su Normattiva