[1]Trasferimento

[2]Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

  • a)conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
  • b)utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
  • c)pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;
  • d)versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
  • e)redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento;
  • f)versamenti a norma degli articoli 2.6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione); e
  • g)il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art28 · fonte su Normattiva