Art. 15 — Gruppi per l'inclusione scolastica
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
22con decorrenza dal 1 settembre 2017
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto: - (con l'art. 19, comma 3) che "I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze: a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; b) il GIT dal 1° gennaio 2019"; - (con l'art. 19, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; - (con l'art. 19, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 31 maggio 2017 al 1 gennaio 2019 · versione 26 su Normattiva