Art. 20 — Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
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La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992 al 19 agosto 2014 · versione 0 su Normattiva