[1]di informazioni
[2]1. Le autorita' competenti degli. Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla convenzione. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente convenzione. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
- a)adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
- b)fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
- c)trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 26 marzo 1974
