[1]di informazioni

[2]1. Le autorita' competenti degli. Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla convenzione. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente convenzione. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

  • a)adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
  • b)fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
  • c)trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art26 · fonte su Normattiva