[1]amichevole

[2]1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. 2. L'autorita' competente fara' del suo meglio, se quanto eccepitole appare fondato e se essa stessa non e' in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art25 · fonte su Normattiva