Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorche' la validita' degli atti che ne contengono la stipulazione sara' stata constatata dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui e' richiesta l'iscrizione. Tale autorita' verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validita' nel paese in cui sono stati ricevuti. Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art26 · fonte su Normattiva