Art. 141
[1]' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall'agente della riscossione, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto. 2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'agente della riscossione l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
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