[1]1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

[2]2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art36 · fonte su Normattiva