[1]1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
[2]2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
