1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985. 2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art188 · fonte su Normattiva