1. Gli Stati associati provvedono ad applicare un regime liberale di cambio per quanto riguarda gli investimenti ed i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano, quando essi sono effettuati da persone residenti negli Stati membri. 2. Gli Stati associati trattano su un piano di parita' i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda i loro investimenti nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
