1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione e il rimpatrio degli investimenti connessi allo stabilimento in Lituania di cittadini della Comunita' come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II sono liberalizzati. Fatta salva la disposizioni precedente, la circolazione dei capitali per tutti questi investimenti viene completamente liberalizzata entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Cio' si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Lituania, a decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti connessi tra residenti della Comunita' e della Lituania nonche' di rendere piu' restrittivo il regime esistente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Lituania di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di cittadini e societa' della Lituania. Cio', tuttavia, non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Lituania e dei prodotti da essi derivati. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria. 5. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Lituania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art62 · fonte su Normattiva