I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con imparzialita' e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni. Il giuramento e' prestato, nelle forme stabilite dalle rispettive leggi nazionali, nella prima udienza pubblica successiva alla nomina.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
