I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con imparzialita' e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni. Il giuramento e' prestato, nelle forme stabilite dalle rispettive leggi nazionali, nella prima udienza pubblica successiva alla nomina.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art3 · fonte su Normattiva