I giudici e i giudici supplenti sono nominati per la durata della Convenzione. In caso di morte o di dimissioni di un giudice o di un giudice supplente, il Presidente della Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina del nuovo giudice o giudice supplente su proposta, a seconda dei casi, del Consiglio delle Comunita' europee o degli Stati associati. In caso di dimissioni, i giudici ed i giudici supplenti rimangono in carica fino alla nomina del successore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art2 · fonte su Normattiva